1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito un Comitato consultivo-promozionale della zona franca produttiva, di seguito denominato «Comitato», composto da:
a) due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un dirigente del Ministero dei trasporti;
c) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) un dirigente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
e) un dirigente del Consorzio;
f) un dirigente della regione Calabria;
g) un rappresentante per ognuno dei comuni interessati per territorio;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;
l) il coordinatore generale.