Art. 7.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito un Comitato consultivo-promozionale della zona franca produttiva, di seguito denominato «Comitato», composto da:

          a) due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) un dirigente del Ministero dei trasporti;

 

Pag. 7

          c) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          d) un dirigente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

          e) un dirigente del Consorzio;

          f) un dirigente della regione Calabria;

          g) un rappresentante per ognuno dei comuni interessati per territorio;

          h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

          i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

          l) il coordinatore generale.